Ciò significa che il creditore non dovrà notificare un atto di pignoramento al debitore e alla banca, ma potrà rivolgersi direttamente all’ufficiale giudiziario competente territorialmente, il quale farà accesso nei locali della banca e provvederà all’apertura della cassetta.
Per raggiungere tale risultato occorre preliminarmente che il creditore chieda al Giudice di Pace presente nella circoscrizione territoriale della banca di autorizzare l’ufficiale giudiziario a effettuare tale pignoramento: è quanto prevede l'art. 513 III comma c.p.c., che dal 21 ottobre 2021 attribuisce la competenza autorizzativa al Giudice di Pace, in luogo del Presidente del Tribunale.
Una volta ottenuto il provvedimento autorizzativo, il creditore che intende pignorare il contenuto della cassetta di sicurezza del debitore chiederà, tramite un legale, all’ufficiale giudiziario di effettuare l’accesso nei locali della banca, che egli stesso indicherà all’Ufficiale; questi, giunto sul posto, alla presenza del funzionario di banca addetto e del debitore titolare della cassetta, procederà all’apertura della stessa e al pignoramento del contenuto