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这个是关于2009年大赦大出境卡的说法13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunziata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice
这个是2012年大赦打出境卡的说法DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012 , n. 109
Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di
lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare. (12G0136)
13. Non possono essere ammessi alla procedura prevista dal presente
articolo i lavoratori stranieri:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non
ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del medesimo
codice;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli
alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella
valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche
di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa
quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno
dei reati previsti dall'articolo 381 del medesimo codice.
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