Nel corso del rapporto di lavoro, l’anticipazione si può ottenere soltanto una volta e può essere richiesta dal lavoratore che abbia maturato almeno otto anni di servizio con lo stesso datore di lavoro.
Le motivazioni per cui è possibile richiederlo sono ben precise per cui non sempre è possibile ottenerlo.
Tra queste rientrano i congedi per astensione facoltativa di maternità, formazione e formazione continua, le spese mediche per terapie, interventi etc, acquisto o costruzione della prima casaper se o per i figli, ristrutturazione straordinaria della casa di proprietà.
Le spese mediche devono essere straordinarie e necessarie e questa condizione deve essere accertata dalla strutture sanitarie pubbliche con certificazione documentale che ne attesti la provenienza con carta intestata e timbro. Il lavoratore non deve aver già sostenuto in anticipo questa tipologia di spese ne dovrà presentare preventivi o fatture di sorta.
Per quanto riguarda l’acquisto della prima casa per se o per i propri figli, originariamente era richiesto l’atto di compravendita con tutte le difficoltà che ne derivavano per il lavoratore, essendo quest’ultimo costretto a poter richiedere l’anticipo solo dopo il rogito e quindi versato l’importo di acquisto.