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[原创] 求助 意大利驾照还有三天就过期满三年了 人还在国内 来不及出来换了 请问有没有办

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发表于 2023-10-11 16:22:58 来自手机 | 看全部 |阅读模式

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求助 意大利驾照还有三天就过期满三年了 人还在国内 来不及出来换了 请问有没有办法可以本人不来的情况下更换或者延期更换?

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发表于 2023-10-11 16:29:37 来自手机 | 看全部
等你出来再换也可以的 不一定要到期之前

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发表于 2023-10-11 16:43:46 | 看全部
尽量在过期5年之内回来延期驾照。超过5年的话需要额外再去考一下实操,通过的话就能顺利延期,失败的话你的驾照就当场取消,然后你得重新去考驾照了
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发表于 2023-10-11 16:46:43 来自手机 | 看全部
去意大利驻中国的领事馆问问看 都过期3年了 希望不大了 应该 可能 也行 要重新考了

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发表于 2023-10-11 16:47:22 来自手机 | 看全部
祥_mydzv 发表于 2 分钟前
尽量在过期5年之内回来延期驾照。超过5 ...

谁告诉你五年的?你自己想出来的吧

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发表于 2023-10-11 17:04:47 | 看全部
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发表于 2023-10-11 17:10:26 | 看全部
青田飞鹤 发表于 2023-10-11 16:47
谁告诉你五年的?你自己想出来的吧

https://www.ilportaledellautomob ... a-oltre-cinque-anni, 这里有超过5年驾照延期的流程
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发表于 2023-10-11 17:11:12 来自手机 | 看全部
祥_mydzv 发表于 5 分钟前
https://motorizzazioneroma.eu/item. ...

大家都知道是三年,你发个链接就表示有用了? picture.jpg

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发表于 2023-10-11 17:28:49 | 看全部
青田飞鹤 发表于 2023-10-11 17:11
大家都知道是三年,你发个链接就表示有用了?

单单就以交通条例来讲,时间只提到过五年没有三年。实际 生活上有偏差很正常,一般没人会熬到5年才延期 ,都会尽量提早。下面是Art. 126. Durata e conferma della validità原文,只有8-ter.讲了5年这个期限 (我加粗了):
[size=0.8em]1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validita' delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, e' regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validita' delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, e' subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneita' alla guida.
[size=0.8em]2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
[size=0.8em]3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e, oltre tale limite di eta', per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
[size=0.8em]4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di eta', le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali e' richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. E' fatta salva la possibilita' per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.
[size=0.8em]5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
[size=0.8em]6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di eta', rinnovano la validita' della patente posseduta ogni due anni.
[size=0.8em]7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validita' dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB e' effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validita' della patente di guida.
[size=0.8em]8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validita' della patente e' confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per la mobilita' sostenibile, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine i sanitari indicati nell'articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per la mobilita' sostenibile, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita' della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validita'.
[size=0.8em]8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneita' psicofisica richiesti per il rinnovo di validita' della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida e' subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostativita' presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non e' rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6.
[size=0.8em]8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da piu' di cinque anni, la conferma della validita' e' subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneita' tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilita' sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. ((In caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la patente e' revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente e' sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovra' essere richiesto dall'interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessita' di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilita' sostenibile)).
[size=0.8em]9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorita' diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneita' psichica e fisica. Chi ha rinnovato la patente di guida presso un'autorita' diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l'obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter.
[size=0.8em]10. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita' della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione del Dipartimento per la mobilita' sostenibile l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
[size=0.8em]10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneita' psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalita' di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (173)
[size=0.8em]11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 158 a € 638. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto per la quale e' richiesta l'abilitazione di cui all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6. (115) (133) (145) (163)
[size=0.8em]12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, e' punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.

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 楼主| 发表于 2023-10-11 20:48:00 来自手机 | 看全部
祥_mydzv 发表于 3 小时前
https://www.ilportaledellautomob .. ...

超过三年 五年之内过来换 是不是也是去驾校正常换就行?还是要去motorizazione换?要另外考试开一下车?

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发表于 2023-10-12 09:35:02 | 看全部
_umYMQ 发表于 2023-10-11 20:48
超过三年 五年之内过来换 是不是也是去驾校正常换就行?还是要去motorizazione换?要另外考试开一下车? ...

你有权利去驾校申请延期, 但按时间来算已经是进入考核期了,延期驾照流程不会是走自动延期的流程,交管局可以提出异议让你考试来证明你是否还有资质,当然如果他们没有异议的话就会直接同意你延期(再次重申每个人的情况都不一样, 但凡超过这么久都没延期的都是特殊情况)。所以结论还是之前说的就算是没法在到期3年之前回来,还是能早点回来就早点回来,离到期时间越近越没那么多事。祝你好运了!
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