相关意大利法律原文摘要如下, Art. 1
(Sospensione del divieto di effettuare
vendite promozionali nei periodi antecedenti i saldi)
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, è
sospeso per un anno il divieto, previsto dall’articolo 116, comma
2, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di commercio e fiere) di effettuare ven -
dite promozionali dei prodotti di cui all’art. 115, comma 1, della
l.r. 6/2010 nei trenta giorni antecedenti i periodi di cui all’art. 115,
comma 2, della l.r. 6/2010 e, in ogni caso, nel periodo dal 25 no-
vembre al 31 dicembre.