In attesa del permesso di soggiorno
Gli stranieri in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno possono uscire dall'Italia e rientrarci se in possesso:
della ricevuta rilasciata da Poste Italiane S.p.A. che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del loro permesso di soggiorno o della carta di soggiorno,
del titolo di soggiorno scaduto,
del passaporto o altro documento equipollente
e a condizione che:
l'uscita e il rientro avvengano attraverso una qualunque frontiera esterna italiana (circolare 11 marzo 2009) pertanto lo straniero può recarsi nel suo Paese e rientrare in Italia solo con volo diretto, quindi senza scali in Paesi Schengen. In caso l'aereo faccia scalo in Paesi extra Schengen lo straniero dovrà informarsi preventivamente presso le Autorità diplomatiche (ambasciata o consolato) del Paese dello scalo oppure presso un operatore turistico sulla possibilità di transito prevista per i cittadini del suo Paese;
lo straniero esibisca il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, unitamente al visto d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare) e la ricevuta di Poste Italiane S.p.A.;
il viaggio non preveda il transito in altri Paesi Schengen, essendo lo stesso precluso.
Alle medesime condizioni le facilitazioni sono consentite agli stranieri che hanno presentato domanda per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomoo ricongiungimento familiare.
Con la circolare (pdf 35 Kb) del 27 giugno 2007, si è stabilito che chi ha figli minori di 14 anni può richiedere alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno cartaceo provvisorio e con validità limitata. Sul titolo saranno iscritti i figli minori che in questo modo potranno lasciare temporaneamente l'Italia.
07/04/2014
法律没变,可以走,需要过期居留和拘留条