L’adottante deve avere compiuto 35 anni e deve superare di almeno 18 anni l’età di colui che intenda adottare; l'adottante può essere single o coniugato; deve essere presentata domanda di adozione al tribunale dove risiede l’adottante (v. schema); è necessaria l’assistenza di un avvocato; adottante e adottando devono prestare personalmente il consenso in tribunale; i genitori dell’adottando, il coniuge dell’adottante e dell’adottando non legalmente separati, ed altresì i figli (nati nel matrimonio e fuori del matrimonio) maggiorenni dell’adottante devono dare l’assenso in tribunale anche tramite una persona delegata; il tribunale pronuncia con sentenza il provvedimento di adozione che viene, poi, trascritto a margine dell’atto di nascita dell’adottato; l'adozione può essere oggetto di revoca per indegnità sia dell’adottato che dell’adottando, su istanza, rispettivamente, dell’adottando e dell’adottante.