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Art. 86 Libertà di stato
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente (65, 116, 117, 124, c.p. 556).
Art. 117 Matrimonio contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88
Il matrimonio contratto con violazione degli artt. 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale (125,127).
Il matrimonio contratto con violazione dell'art. 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'art. 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'art. 68.
IL GIUDICE
visto l’art. 183, comma I, c.p.c.
OSSERVA
L’atto di citazione è stato notificato in data 13 ottobre 2009 e, cioè, sotto la vigenza delle modifiche apportate al processo civile dalla legge 18 giugno 2009 n. 69. Il novum della riforma confluisce anche nell’art. 163, comma III, n. 7 c.p.c. poiché l’atto di citazione, per effetto della manipolazione normativa, deve contenere, tra l’altro, “l’avvertimento che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167”. E’ stato, cioè, aggiunto il richiamo all’art. 38 c.p.c. atteso il nuovo e diverso regime in punto di rilevabilità d’ufficio ed eccezione della questione di competenza del giudice adito. La modifica incide sulla stessa validità dell’atto di citazione: ai sensi dell’art. 164, comma I, c.p.c., infatti, “la citazione è nulla (…) se manca l’avvertimento previsto dal n. 7) dell’art. 163 c.p.c.”. Orbene, il dato letterale non è una mera clausola di stile: ed, infatti, gli artt. 38 e 167 c.p.c. individuano precise ipotesi di decadenza che devono essere rese note, con la citazione, al convenuto. Al riguardo, invero, taluni in dottrina reputano che per la validità della citazione non basti indicare le norme di legge che contengono le decadenze ma sia necessario trascriverne il loro contenuto (non essendo, quindi, sufficiente la ripetizione della formula legislativa). La giurisprudenza è, però, ferma nel ritenere sufficiente la menzione del referente normativo. Certo è che l’assenza o l’incompletezza del medesimo, si traduce in una omissione che genera la «nullità della citazione a mente dell’art. 164», come insegna la Dottrina. La nullità è sanata: o per la rinnovazione disposta ufficiosamente dal rilievo del Giudice; o tacitamente ove il convenuto si costituisca e nulla contesti. La sanatoria può anche intervenire con la fissazione della nuova udienza ove il convenuto si costituisca ma eccepisca la nullità (v. Cass. civ., 1 luglio 2008 n. 17951).
Tanto è accaduto nel caso di specie: il convenuto ha eccepito la nullità dell’atto di citazione dove, in effetti, è omesso l’avvertimento della decadenza ex art. 38 c.p.c.
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