Il Cud deve essere consegnato, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati conseguiti i redditi certificati, oppure, entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.