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Il divieto di licenziamento La legge prevede il divieto di licenziare la lavoratrice dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di vita del bambino.
Nello stesso periodo la lavoratrice non può essere nemmeno collocata in mobilità a seguito di “licenziamento collettivo”, ad eccezione dell’ipotesi in cui la causa del collocamento in mobilità sia la cessazione dell’attività aziendale.
Il divieto di licenziamento non opera solo in casi tassativamente previsti da disposizioni normative:
- casi di colpa grave della lavoratrice;
- cessazione dell’attività aziendale o chiusura del reparto in cui la lavoratrice prestava attività (in quest’ultimo caso il datore di lavoro deve provare l’autonomia funzionale del reparto e l’impossibilità di adibire la lavoratrice in altri reparti aziendali);
- esito negativo del periodo di prova; ultimazione della prestazione o scadenza del termine nei contratti di lavoro a tempo determinato.
Il divieto di licenziamento opera anche quando il datore di lavoro non era stato messo preventivamente a conoscenza dello stato di gravidanza. Avrà diritto, infatti, al ripristino del rapporto di lavoro la lavoratrice che produca idonea certificazione medica attestante lo stato di gravidanza all’epoca del licenziamento.
Il licenziamento in violazione del suddetto divieto legislativo comporta che l’interessata, anche se non abbia chiesto il ripristino del rapporto lavorativo, abbia diritto a percepire le retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Nel caso di dimissioni dal lavoro della lavoratrice, le stesse, per avere efficacia, devono essere convalidate dalla Direzione provinciale del lavoro e la lavoratrice madre avrà diritto all’indennità di mancato preavviso e all’indennità di disoccupazione (che generalmente non spetta ai lavoratori nel caso di dimissioni).
Il divieto di licenziamento opera anche nei confronti del padre che fruisca del periodo di astensione obbligatoria, nei casi in cui la madre sia impossibilitata (come analizzeremo di seguito, nel paragrafo dedicato appunto all’astensione obbligatoria) e fino al compimento di un anno di età del bambino o fino ad un anno dall’ingresso del minore in famiglia nei casi di padre adottivo/affidatario.
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