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la sig.ra …………………………. / l’Impresa ……………………………….. con sede in Via ……………. n. ……. (codice fiscale …………………………………..) iscritta al registro delle imprese di …………….. n. …………. – partita IVA ………………………………. , in prosieguo denominata “parte conduttrice”
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.
1)Le premesse e gli allegati al presente contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso.
2) La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice che accetta il locale al pian terreno sito in Calle San Giacomo a legnago (verona) (tra calle Forno S. Giacomo e Calle S. Giacomo), con accesso dal civico n.679, della superficie di circa metri quadrati 58 per l’esercizio di attività commerciale con contatti diretti con il pubblico relativi ai settori non alimentari. L’unità immobiliare di cui sopra risulta essere individuata in catasto al foglio n.23, mappale n.1329 sub.5, come da allegata planimetria.
3) La parte conduttrice utilizzerà l’immobile oggetto della locazione per la propria attività di vendita abbigliamento ed accessori. Qualsiasi diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dalla parte locatrice.
4) La parte conduttrice non potrà sublocare, cedere in uso o comunque affittare a terzi l’immobile locato o parte di questo, né cedere il contratto. La violazione di detti divieti comporterà la risoluzione immediata di diritto del contratto ed il risarcimento alla parte locatrice delle spese inerenti e conseguenti.
5) La locazione ha la durata di sei anni, con inizio dal 15 aprile 2013 e termine al 14 aprile 2019. La parte conduttrice ha la facoltà di recedere anticipatamente, con preavviso di mesi sei, da formularsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancata disdetta inviata dalla parte locatrice da comunicarsi, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla parte conduttrice almeno dodici mesi prima della scadenza, la locazione si rinnoverà per un uguale periodo e così di seguito. Alla scadenza i locali dovranno essere riconsegnati personalmente alla parte locatrice o a persona da quest'ultima espressamente incaricata per iscritto. Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, la parte conduttrice dovrà pagare alla parte locatrice una indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di affitto a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore indennità giornaliera, a titolo di penale parziale, pari ad 1/60 (un sessantesimo) del canone mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. Resta salvo il diritto della parte locatrice a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell’immobile.
6) Il corrispettivo della locazione, avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive dell’immobile, è stabilito in complessivi €11.400,00 (undicimilaquattrocentoeuro) annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di €950,00 (novecentocinquantaeuro) entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese.
Le parti convengono che il canone sarà aggiornato annualmente, a decorrere dal secondo anno, senza bisogno di richiesta scritta, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT.
Sono a carico della parte conduttrice, che sin d'ora, dichiara irrevocabilmente di accollarsene il pagamento, tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, gas, corrente, acqua, tassa asporto rifiuti nonché tutte le spese ordinarie.
L'inadempienza della parte conduttrice darà diritto alla parte locatrice di ottenere la risoluzione del contratto per fatto, colpa ed in danno di lei, con le conseguenze previste dal c.c..
La consegna dell’immobile avverrà in data …………………….con la consegna alla parte conduttrice di tutte le chiavi necessarie per poter accedere all’immobile stesso ed alle sue pertinenze. La parte conduttrice avrà comunque facoltà di far installare a propria cura e spese serrature o lucchetti diversi.
7) Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né dilazionato né ritardato per alcun motivo, da pretese od eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne fosse il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni.
8) Il mancato pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo alle scadenze mensili pattuite, costituirà automaticamente la parte conduttrice in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso la parte locatrice a chiedere la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento delle spese inerenti e conseguenti.
9) Con la sottoscrizione del presente contratto il conduttore versa al locatore un deposito cauzionale pari a due mensilità ovvero alla somma di € 2.850,00 (duemilaottocentocinquantaeuro), in garanzia di eventuali danni e per l’esatto adempimento del contratto stesso. Per comune accordo tra le parti tale deposito cauzionale verrà restituito dal locatore al termine della locazione e alla regolare riconsegna dei locali una volta rilevata l’inesistenza di danni o di omesse riparazioni a carico del conduttore, dopo l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.
10) La parte conduttrice si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura, nonché tutte le opere di restauro e manutenzione che si rendessero necessarie, ad eccezione di quelle inerenti le parti comuni dell’edificio che faranno capo alla parte locatrice. Sono altresì a carico della parte conduttrice le spese relative all'allacciamento ed eventuale potenziamento delle utenze. La parte conduttrice dovrà consentire alla parte locatrice od a suoi incaricati, previo avviso, l'accesso all'unità immobiliare locata. La parte conduttrice non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l'uso ed il godimento della cosa locata.
11) La parte conduttrice dichiara che la cosa locatagli trovasi in buono stato locativo, adatta all'uso convenuto. La parte locatrice resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dalla cosa locata ed anche per il mancato uso contrattuale.
12) Resta convenuto che la parte conduttrice, a sua cura e spese e previa comunicazione alla parte locatrice potrà eseguire nell’immobile locato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni da parte delle competenti Autorità, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito. Resta altresì espressamente convenuto che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull'immobile e quant'altro effettuato dalla parte conduttrice o da chi per essa, resteranno alla cessazione della locazione, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all’immobile locato a beneficio della parte locatrice, senza che la parte conduttrice o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa locata.
13) La parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere.
14) Successivamente alla disdetta o nel caso in cui la parte locatrice intendesse vendere la cosa locata, la parte conduttrice dovrà sempre consentire, previo avviso, la visita dell'immobile locato, sotto pena della risoluzione di diritto del contratto e del risarcimento dei danni.
15) Nel caso di fallimento della parte conduttrice, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto. Pertanto - salvo ogni altro diritto - il locale dovrà essere prontamente riconsegnato.
16) Nel caso in cui il presente contratto dovesse risolversi per fatto e colpa della parte conduttrice, salvo quanto espressamente disciplinato nelle singole clausole, questa perderà a titolo di penale parziale pattuita ogni diritto o pretesa che essa potrà avere nei confronti della parte locatrice in forza del presente contratto ovvero in virtù di diverse e successive obbligazioni. Resta, in ogni caso, salvo il diritto della parte locatrice al risarcimento di tutti maggiori danni subiti, subendi e comunque conseguenti o semplicemente riferibili alla condotta anticontrattuale della parte conduttrice.
17) Sono a carico della parte locatrice e della parte conduttrice in parti uguali le spese inerenti e conseguenti la registrazione annuale del contratto. La registrazione del contratto verrà eseguita a cura della parte locatrice che sarà prontamente rimborsata dalla parte conduttrice del 50% della spesa sostenuta. Per quanto non espressamente concordato e previsto nel presente contratto si farà riferimento alle Leggi vigenti ed alle norme del c.c..
18) Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto di dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento alla parte locatrice delle spese inerenti e conseguenti.
19) Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto.
20) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello del domicilio della parte locatrice, ovvero, in difetto, quello ove ubicato l’immobile concesso in locazione.
21) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia. Per quanto attiene all‘uso disciplinare dell’immobile locato e delle parti comuni, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali d’igiene e di Polizia Urbana.
22) Il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare le regole del buon vicinato. Il conduttore si impegna a non tenere depositi di materiale pericoloso, a non destinare i locali ad uso contrario all’igiene, alla sicurezza, alla tranquillità ed al decoro dell’edificio. Il conduttore si impegna a riconsegnare i locali alla scadenza liberi da persone e cose.
23) La parte conduttrice conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità, modalità e limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.
Il presente contratto è composto da n. 5 pagine contenenti n.23 punti che la parte conduttrice, previa rilettura, espressamente approva.
Redatto, confermato e sottoscritto in legnago il ……………………
Allegata n.1 planimetria.
……………….. ___________________ parte conduttrice
Doria Bruna ___________________ parte locatri
不知道合同法律 懂的人帮忙看看 谢谢大家
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