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[创业] 第一次开店不懂 帮忙看看合同 谢谢

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发表于 2013-3-26 19:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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la sig.ra …………………………. / l’Impresa  ………………………………..  con sede in Via ……………. n. …….  (codice fiscale …………………………………..) iscritta al registro delle imprese di …………….. n. …………. – partita IVA ………………………………. , in prosieguo denominata “parte conduttrice”



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.



1)Le premesse e gli allegati al presente contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso.



2)          La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice che accetta il locale al pian terreno sito in Calle San Giacomo a legnago  (verona) (tra calle Forno S. Giacomo e Calle S. Giacomo), con accesso dal civico n.679, della superficie di circa metri quadrati 58 per l’esercizio di attività commerciale con contatti diretti con il pubblico relativi ai settori non alimentari. L’unità immobiliare di cui sopra risulta essere individuata in catasto al foglio n.23, mappale n.1329 sub.5, come da allegata planimetria.



3)          La parte conduttrice utilizzerà l’immobile oggetto della locazione per la propria attività di vendita abbigliamento ed accessori. Qualsiasi diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dalla parte locatrice.



4)          La parte conduttrice non potrà sublocare, cedere in uso o comunque affittare a terzi l’immobile locato o parte di questo, né cedere il contratto. La violazione di detti divieti comporterà la risoluzione immediata di diritto del contratto ed il risarcimento alla parte locatrice delle spese inerenti e conseguenti.



5)          La locazione ha la durata di sei anni, con inizio dal 15 aprile 2013  e termine al 14 aprile 2019. La parte conduttrice ha la facoltà di recedere anticipatamente, con preavviso di mesi sei, da formularsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancata disdetta inviata dalla parte locatrice da comunicarsi, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla parte conduttrice almeno dodici mesi prima della scadenza, la locazione si rinnoverà per un uguale periodo e così di seguito. Alla scadenza i locali dovranno essere riconsegnati personalmente alla parte locatrice o a persona da quest'ultima espressamente incaricata per iscritto. Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dei locali alla scadenza, la parte conduttrice dovrà pagare alla parte locatrice una indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di affitto a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore indennità giornaliera, a titolo di penale parziale, pari ad 1/60 (un sessantesimo) del canone mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. Resta salvo il diritto della parte locatrice a procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell’immobile.



6)          Il corrispettivo della locazione, avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive dell’immobile, è stabilito in complessivi €11.400,00 (undicimilaquattrocentoeuro) annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di €950,00 (novecentocinquantaeuro) entro e non oltre  il giorno 15 di ciascun mese.

          Le parti convengono che il canone sarà aggiornato annualmente, a decorrere dal secondo anno, senza bisogno di richiesta scritta, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT.

          Sono a carico della parte conduttrice, che sin d'ora, dichiara irrevocabilmente di accollarsene il pagamento, tutte le spese di gestione, ivi comprese telefono, gas, corrente, acqua, tassa asporto rifiuti nonché tutte le spese ordinarie.

          L'inadempienza della parte conduttrice darà diritto alla parte locatrice di ottenere la risoluzione del contratto per fatto, colpa ed in danno di lei, con le conseguenze previste dal c.c..



          La consegna dell’immobile avverrà in data …………………….con la consegna alla parte conduttrice di tutte le chiavi necessarie per poter accedere all’immobile stesso ed alle sue pertinenze. La parte conduttrice avrà comunque facoltà di far installare a propria cura e spese serrature o lucchetti diversi.



7)          Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né dilazionato né ritardato per alcun motivo, da pretese od eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne fosse il titolo, salvo il successivo e separato esercizio delle sue ragioni.



8)          Il mancato pagamento, in tutto od in parte del corrispettivo alle scadenze mensili pattuite, costituirà automaticamente la parte conduttrice in mora; tale mancato pagamento costituirà inoltre inadempienza grave, legittimando in ogni caso la parte locatrice a chiedere la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento delle spese inerenti e conseguenti.



9)          Con la sottoscrizione del presente contratto il conduttore versa al locatore un deposito cauzionale pari a due mensilità ovvero alla somma di € 2.850,00 (duemilaottocentocinquantaeuro), in garanzia di eventuali danni e per l’esatto adempimento del contratto stesso. Per comune accordo tra le parti tale deposito cauzionale verrà restituito dal locatore al termine della locazione e alla regolare riconsegna dei locali una volta rilevata l’inesistenza di danni o di omesse riparazioni a carico del conduttore, dopo l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.



10)          La parte conduttrice si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura, nonché tutte le opere di restauro e manutenzione che si rendessero necessarie, ad eccezione di quelle inerenti le parti comuni dell’edificio che faranno capo alla parte locatrice. Sono altresì a carico della parte conduttrice le spese relative all'allacciamento ed eventuale potenziamento delle utenze. La parte conduttrice dovrà consentire alla parte locatrice od a suoi incaricati, previo avviso, l'accesso all'unità immobiliare locata. La parte conduttrice non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l'uso ed il godimento della cosa locata.



11)          La parte conduttrice dichiara che la cosa locatagli trovasi in buono stato locativo, adatta all'uso convenuto. La parte locatrice resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità o conseguenza per difetto, diniego o revoca di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dalla cosa locata ed anche per il mancato uso contrattuale.



12)          Resta convenuto che la parte conduttrice, a sua cura e spese e previa comunicazione alla parte locatrice potrà eseguire nell’immobile locato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni da parte delle competenti Autorità, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito. Resta altresì espressamente convenuto che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull'immobile e quant'altro effettuato dalla parte conduttrice o da chi per essa, resteranno alla cessazione della locazione, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all’immobile locato a beneficio della parte locatrice, senza che la parte conduttrice o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa locata.



13)          La parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere.



14)          Successivamente alla disdetta o nel caso in cui la parte locatrice intendesse vendere la cosa locata, la parte conduttrice dovrà sempre consentire, previo avviso, la visita dell'immobile locato, sotto pena della risoluzione di diritto del contratto e del risarcimento dei danni.



15)          Nel caso di fallimento della parte conduttrice, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto. Pertanto - salvo ogni altro diritto - il locale dovrà essere prontamente riconsegnato.



16)          Nel caso in cui il presente contratto dovesse risolversi per fatto e colpa della parte conduttrice, salvo quanto espressamente disciplinato nelle singole clausole, questa perderà a titolo di penale parziale pattuita ogni diritto o pretesa che essa potrà avere nei confronti della parte locatrice in forza del presente contratto ovvero in virtù di diverse e successive obbligazioni. Resta, in ogni caso, salvo il diritto della parte locatrice al risarcimento di tutti maggiori danni subiti, subendi e comunque conseguenti o semplicemente riferibili alla condotta anticontrattuale della parte conduttrice.



17)          Sono a carico della parte locatrice e della parte conduttrice in parti uguali le spese inerenti e conseguenti la registrazione annuale del contratto. La registrazione del contratto verrà eseguita a cura della parte locatrice che sarà prontamente rimborsata dalla parte conduttrice del 50% della spesa sostenuta.  Per quanto non espressamente concordato e previsto nel presente contratto si farà riferimento alle Leggi vigenti ed alle norme del c.c..



18)          Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto di dette clausole darà diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento alla parte locatrice delle spese inerenti e conseguenti.



19)          Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto.



20)          Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello del domicilio della parte locatrice, ovvero, in difetto, quello ove ubicato l’immobile concesso in locazione.



21)          Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia. Per quanto attiene all‘uso disciplinare dell’immobile locato e delle parti comuni, vengono richiamate le norme di legge e le altre disposizioni concernenti sia la Pubblica Sicurezza, sia i regolamenti comunali d’igiene e di Polizia Urbana.



22)          Il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare le regole del buon vicinato. Il conduttore si impegna a non tenere depositi di materiale pericoloso, a non destinare i locali ad uso contrario all’igiene, alla sicurezza, alla tranquillità ed al decoro dell’edificio. Il conduttore si impegna a riconsegnare i locali alla scadenza liberi da persone e cose.



23)          La parte conduttrice conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell’ambito delle finalità, modalità e limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge.



          Il presente contratto è composto da n. 5 pagine contenenti n.23 punti che la parte conduttrice, previa rilettura, espressamente approva.



Redatto, confermato e sottoscritto in legnago  il ……………………

Allegata n.1 planimetria.







                                                  ………………..          ___________________ parte conduttrice



                                                  Doria Bruna                    ___________________ parte locatri
不知道合同法律   懂的人帮忙看看 谢谢大家

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发表于 2013-3-26 19:21:58 来自手机 | 显示全部楼层
lz自己会计师呢
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 楼主| 发表于 2013-3-26 19:25:45 | 显示全部楼层
↖君盼荭唁笑 发表于 2013-3-26 19:21
lz自己会计师呢

我先弄好合同再找会计师     现在还没找   想先签合同
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发表于 2013-3-26 19:41:50 | 显示全部楼层
punto 4) né cedere il contratto 这句最好去掉 , 不然以后你的衣服店不能卖,至少要签新合同
punto 10) La parte conduttrice si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura  LZ最好先检查好所有的东西 不然以后维修都是你出钱

其实就是个普通的租店面的合同 不过有点贵。。看位子把

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alexzou + 1 + 1 太给力了~~

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发表于 2013-3-26 19:43:11 | 显示全部楼层
那种小地方 58 MQ  的店 也要 950欧元?  LZ 你开什么啊?  打听行情下;P。。。。。 至于合同呢  意大利大部分多是一样  没什么不合法的,就是这个你可以和房东说说看:   Le parti convengono che il canone sarà aggiornato annualmente, a decorrere dal secondo anno, senza bisogno di richiesta scritta, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT.  可以的话就不要加了。  其它的我没看了。。。。。。。闪

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 楼主| 发表于 2013-3-26 19:47:26 | 显示全部楼层
huantony 发表于 2013-3-26 19:43
那种小地方 58 MQ  的店 也要 950欧元?  LZ 你开什么啊?  打听行情下。。。。。 至于合同呢  意大利大 ...

衣服店。。。我已经跟他说每年都一样950 不要每年加一点 一直到到6年结束都是950     他这样说是不是我每年都要加点给他吗 ?

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 楼主| 发表于 2013-3-26 19:48:30 | 显示全部楼层
slayerclub 发表于 2013-3-26 19:41
punto 4) né cedere il contratto 这句最好去掉 , 不然以后你的衣服店不能卖,至少要签新合同
punto 10) ...

我跟他说是卖衣服的    punto 4) né cedere il contratto  他不让我卖  还是有什么要求  不懂   谢谢帮忙
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发表于 2013-3-26 19:51:07 | 显示全部楼层
合同第9条写着两个月押金(due mensilita),为什么要2850,应该是1900,要么就是3个月押金。

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alexzou + 1 + 1 太给力了~~我也发现了。既然你说了,我就不.

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 楼主| 发表于 2013-3-26 19:51:23 | 显示全部楼层
slayerclub 发表于 2013-3-26 19:41
punto 4) né cedere il contratto 这句最好去掉 , 不然以后你的衣服店不能卖,至少要签新合同
punto 10) ...

950  有说加iva吗   如果没加  他收租时给我的发票可以去会计师那里顶iva吗 ??谢谢
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 楼主| 发表于 2013-3-26 19:53:36 | 显示全部楼层
mingyong 发表于 2013-3-26 19:51
合同第9条写着两个月押金(due mensilita),为什么要2850,应该是1900,要么就是3个月押金。 ...

他想3个月  押金 我是想跟他谈谈2个月   店是空的   电线和灯都 没有  如果我自己装灯   那线路图要不要
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发表于 2013-3-26 19:59:49 | 显示全部楼层
LS 说的第四条  是合法的  一般化合同多会有  就是在没房东的同意下 你私自不可以把店租给另外一个人或者转让给别人来拿房租。   还有就是 950 欧元里面没有写明 是否已经加了IVA。如果他的店面是他自己私人的, 那么就是没IVA了。 如果店面是 SOCIETA 的 就一定要IVA。    下班咯!  还有就是 押金 写错了  你只要给1900   不是2850.  别给啃了。。

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 楼主| 发表于 2013-3-26 20:19:23 | 显示全部楼层
huantony 发表于 2013-3-26 19:59
LS 说的第四条  是合法的  一般化合同多会有  就是在没房东的同意下 你私自不可以把店租给另外一个人或者转 ...

第4条   如果我不想开  想转给别人   不可以私下转  需要经过房东同意下  才可以   如果转给别人是从新跟房东写合同  还是可以直接  接我合同时间下 开     第4条可以改对我有理的条件吗   还是基本合同就是这样写的   
                        下班愉快  谢谢   明天上班记得回我哦   呵呵
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发表于 2013-3-26 21:36:48 | 显示全部楼层
我也是LEGNANO的。楼主店开在那里啊?市中心?
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发表于 2013-3-27 01:14:15 来自手机 | 显示全部楼层
摆脱是verona
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发表于 2013-3-27 01:29:28 | 显示全部楼层
jerry_ohe 发表于 2013-3-26 19:47
衣服店。。。我已经跟他说每年都一样950 不要每年加一点 一直到到6年结束都是950     他这样说是不是我每 ...

他说的跟写的不一样,写的是每年要加增值税,写的是收2个月押金,不过价格是3个月,没有那线路图,都是问题。
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