L'articolo 201 del codice della strada (Dlgs n. 285/1992) prevede che, se una violazione non può essere contestata immediatamente, il verbale va notificato all'effettivo trasgressore – fa sapere l’ADICO – e se costui non è identificato, il verbale va notificato a uno dei soggetti obbligati in solido con il conducente (il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria), quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
La legge commina, per la validità dell'atto sanzionatorio, un termine di decadenza per la notificazione – spiegano i legali dell’ADICO – che prima era di 150 giorni, e ora è stato ridotto a 90 (articolo 36 della legge n. 120/2010). Il nuovo termine si applica alle infrazioni commesse dopo l'entrata in vigore della legge 120 (cioè a quelle commesse dopo il 13 agosto 2010; per le contravvenzioni anteriori continuano ad applicarsi i 150 giorni).